Termini e Condizioni Generali (TCG)
Versione: 2 Data: 17.12.2024
Nota: La presente traduzione dei Termini e Condizioni Generali è fornita a solo scopo informativo. Solo la versione originale in lingua tedesca è giuridicamente vincolante.
§ 1 Parti contraenti
(1) Il fornitore del software offerto all'indirizzo Internet plainstaff.com è auronet GmbH con sede a Mönchengladbach.
(2) Il fornitore offre il proprio software esclusivamente ad aziende ai sensi del § 14 del BGB (di seguito denominate «Utente»).
§ 2 Ambito di applicazione
(1) I presenti Termini e Condizioni Generali (TCG) sono parte integrante del contratto e si applicano esclusivamente. Il fornitore non riconosce condizioni dell'Utente contrastanti o divergenti dai propri TCG, a meno che non ne abbia espressamente approvato la validità.
(2) Con la registrazione presso il fornitore, i TCG vengono portati a conoscenza dell'Utente e l'Utente ne confermerà la validità. Essi si applicano pertanto integralmente all'utilizzo del software standard oggetto del contratto.
§ 3 Oggetto del contratto
(1) Le presenti condizioni contrattuali disciplinano l'uso temporaneo da parte dell'Utente del software PlainStaff oggetto del contratto nella sua versione attuale al momento della conclusione del contratto.
(2) Il software PlainStaff viene fornito dal fornitore come soluzione SaaS o cloud. L'Utente può utilizzare il software memorizzato ed eseguibile sui server del fornitore o di un terzo incaricato da quest'ultimo tramite una connessione Internet per tutta la durata del contratto.
(3) La licenza del software può essere acquistata solo da imprenditori ai sensi del § 14 del BGB. I consumatori ai sensi del § 13 del BGB non possono essere partner contrattuali.
(4) PlainStaff consente la rilevazione presenze e la gestione tempo progetto, l'approvazione delle richieste di assenza nonché la gestione dei fascicoli del personale e di progetto digitali. I fascicoli digitali consentono all'Utente di archiviare e accedere a contenuti relativi a dipendenti o progetti fino al limite di archiviazione concordato contrattualmente. Non è consentita l'archiviazione di altri contenuti. L'Utente è responsabile del controllo dei contenuti per verificare l'assenza di virus prima dell'archiviazione. In PlainStaff non viene eseguita alcuna scansione antivirus. L'archiviazione avviene in modo criptato su un'area riservata all'Utente all'interno del data center. I file archiviati non devono superare i 5 GB e la dimensione totale massima possibile dell'archivio è di 5 TB.
(5) L'Utente utilizza PlainStaff tramite un browser web o l'app PlainStaff su smartphone. Possono essere utilizzati i seguenti browser web, ciascuno nella versione corrente specificata dal produttore:
- Microsoft Edge
- Google Chrome
- Apple Safari
§ 4 Conclusione del contratto, durata del contratto
(1) Il contratto si conclude con la registrazione dell'Utente mediante l'azionamento del pulsante «Inizia subito gratuitamente» o di un pulsante contrassegnato in modo analogo dopo la compilazione del relativo modulo di prenotazione. In questo modo l'Utente può prendere visione di
- questi TCG e
- dell'Informativa sulla privacy
tramite collegamenti chiaramente visibili in ciascun caso e riceve successivamente l'accettazione della sua offerta contrattuale da parte del fornitore via e-mail, con i TCG allegati in formato testo.
(2) Il contratto è a tempo indeterminato e può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento senza preavviso.
(3) L'Utente non ha alcun diritto a strumenti tecnici adeguati, efficaci e accessibili per correggere errori di inserimento nell'ordine, alla fornitura delle informazioni obbligatorie per legge nel commercio elettronico ai sensi del § 312 i comma 1 n. 2 del BGB e a una conferma immediata della ricezione dell'ordine. Nella misura in cui tali strumenti o informazioni siano messi a disposizione, ciò avviene senza riconoscimento di alcun obbligo giuridico.
§ 5 Pagamento
(1) Salvo diversi accordi individuali, i corrispettivi per il servizio derivano dal rispettivo listino prezzi sul sito web del fornitore. Tutte le indicazioni di prezzo sono in Euro e si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ove applicabile.
(2) Il pagamento dei compensi periodici avviene tramite il metodo di pagamento concordato.
(3) Se l'Utente è in mora con il pagamento, è tenuto, ai sensi del § 288 del BGB, a corrispondere gli interessi di mora e il risarcimento forfettario ivi previsto.
(4) In caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Utente, il fornitore può esercitare il diritto di rifiuto della prestazione bloccando temporaneamente l'accesso dell'Utente al software. In tal caso l'Utente rimane comunque tenuto al pagamento del compenso nonostante il blocco dell'accesso. Se sussistono i presupposti di legge ai sensi del § 543 del BGB, il fornitore può anche recedere dal contratto senza preavviso per ritardo nel pagamento.
(5) Il fornitore è autorizzato a esercitare un diritto di ritenzione per tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale con l'Utente.
(6) Durante la fase di prova gratuita del primo mese di contratto non viene addebitato alcun costo.
§ 6 Disponibilità del software, forza maggiore
(1) Il fornitore è obbligato a mettere a disposizione dell'Utente il software con una disponibilità media del 99,5% su 365 giorni di 24 ore ciascuno all'uscita del router del data center in cui si trova il server con il software («Punto di consegna»). La prestazione del fornitore comprende il software nella sua versione corrente, la potenza di calcolo necessaria per il suo utilizzo e lo spazio di archiviazione richiesto su un server accessibile tramite Internet, oltre alla logistica di accesso per l'Utente. Il fornitore non deve la connessione dati tra i sistemi IT dell'Utente e il Punto di consegna sopra definito.
(2) Il fornitore ha il diritto di limitare temporaneamente o bloccare completamente l'uso del sito, in particolare per manutenzione, cura e miglioramento nonché per altri motivi necessari ai processi operativi del fornitore o del software. Nel fare ciò, il fornitore terrà conto per quanto possibile degli interessi medi degli utenti (ad es. nella determinazione degli orari di manutenzione). In caso di guasti urgenti, il fornitore ha il diritto di procedere all'eliminazione dei guasti anche durante i normali orari di lavoro.
(3) L'Utente deve comunicare al fornitore i guasti o le anomalie di funzionamento del software nel modo più rapido e preciso possibile.
(4) Se il fornitore è impossibilitato a fornire le prestazioni per cause di forza maggiore, l'obbligo del fornitore di fornire la prestazione è sospeso per tutta la durata dell'impedimento.
§ 7 Fornitura di servizi, supporto
(1) L'Utente può ricevere assistenza dal fornitore per l'utilizzo del software (Supporto). Ciò avviene innanzitutto attraverso la documentazione disponibile all'indirizzo https://plainstaff.com/it/help. Inoltre, l'Utente può contattare il fornitore telefonicamente, per iscritto o con altri mezzi elettronici se ha domande sull'uso e sul funzionamento del software che vanno oltre la documentazione.
(2) L'Utente ha diritto esclusivamente ai servizi di supporto effettivamente offerti dal fornitore in quel momento.
(3) Il fornitore può subordinare la fornitura dell'assistenza a un'adeguata autenticazione del cliente.
(4) Nella misura in cui il fornitore fornisca supporto elettronico, l'Utente consente al fornitore l'accesso a tutti i componenti del proprio sistema in qualsiasi momento a scopo di supporto. Il fornitore mette a disposizione gratuitamente l'eventuale connessione di accesso remoto necessaria e il relativo impegno. L'Utente non ha il diritto di richiedere al fornitore i propri costi sostenuti in relazione alla connessione di accesso remoto e alla fornitura del supporto, quali costi di connessione o di amministrazione, impiego di tempo, ecc.
§ 8 Aggiornamenti
(1) Il fornitore sviluppa continuamente il software e i propri servizi. Miglioramenti e aggiornamenti del software standard nell'ambito delle funzionalità esistenti e in adattamento al mutato quadro giuridico e tecnico vengono messi a disposizione dell'Utente automaticamente e volontariamente nell'ambito della fornitura.
(2) L'Utente non ha alcun diritto a miglioramenti specifici (a meno che il software non sia o diventi difettoso) o a una determinata sequenza temporale di interventi.
(3) In particolare, l'Utente non ha alcun diritto a sviluppi con funzioni aggiuntive; il loro utilizzo può essere subordinato dal fornitore a una modifica del contratto, in particolare a un adeguamento del corrispettivo.
§ 9 Usi vietati
(1) È vietato all'Utente utilizzare il software cloud in modo eccessivo e per attività di spam. Deve adottare tutte le precauzioni volte a escludere un uso illecito, di spam o altrimenti eccessivo.
(2) È vietato all'Utente infettare o contaminare il software o i server su cui viene eseguito con codice dannoso (virus informatici, worm o trojan, ecc.) o consentire per negligenza un simile utilizzo.
(3) Non è consentita la cessione, la sublocazione, la sublicenza o qualsiasi altra rivendita del software da parte dell'Utente, salvo diverso accordo espresso.
§ 10 Obblighi dell'Utente, cooperazione
(1) L'Utente è tenuto a fornire i dati necessari per il contratto in modo completo e veritiero. L'obbligo di fornire informazioni veritiere riguarda in particolare la ragione sociale dell'azienda, il nome e cognome, l'indirizzo completo nonché i recapiti e i dati bancari. Se l'Utente fornisce informazioni non veritiere, il fornitore può recedere dal contratto per giusta causa senza preavviso.
(2) L'Utente è tenuto a mantenere sempre aggiornati i propri dati e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione al fornitore.
(3) L'Utente riceve dal fornitore i dati di accesso al software. I dati di accesso hanno lo scopo di impedire l'utilizzo del software ospitato da parte di persone non autorizzate. Questi dati di accesso devono essere protetti dall'Utente contro l'accesso non autorizzato da parte di terzi e modificati a intervalli regolari per motivi di sicurezza. In formato digitale, l'Utente può memorizzare nomi utente e password solo in forma cifrata e sicura.
(4) In caso di ripetuti inserimenti errati dei dati di accesso, l'accesso può essere bloccato a tutela dell'Utente. Se l'Utente è responsabile di tale blocco, risponde dei costi e delle spese sostenuti dal fornitore per lo sblocco nell'ambito dei costi contrattualmente concordati o consueti e ragionevoli.
(5) L'Utente è tenuto a informare immediatamente il fornitore non appena viene a conoscenza del fatto che terzi hanno accesso ai suoi dati di accesso o hanno altrimenti effettuato l'accesso al suo profilo utente. Se l'Utente non informa tempestivamente il fornitore, è tenuto a risarcire il fornitore per il danno che ne deriva.
(6) Il fornitore esegue il backup dei dati dell'Utente sul server sotto la propria responsabilità e periodicamente su un server di backup esterno.
§ 11 Garanzia
(1) Il fornitore presta garanzia per il software in conformità alle disposizioni di legge applicabili, salvo quanto diversamente stabilito di seguito. Il fornitore presta la garanzia esclusivamente nell'ambito delle proprietà del software offerto e descritto. Il fornitore non garantisce che il software soddisfi gli interessi o le specificità operative dell'Utente, a meno che non sussista una colpa di consulenza o altra colpa del fornitore.
(2) È esclusa qualsiasi responsabilità oggettiva ai sensi del § 536a del BGB del fornitore per vizi originari. Il fornitore risponde dei vizi originari solo se ne era a conoscenza o avrebbe dovuto esserne a conoscenza e non ha informato adeguatamente l'Utente.
(3) L'Utente non ha alcun diritto per vizi se il software non funziona correttamente perché l'Utente lo utilizza in condizioni di impiego non concordate o in un ambiente di sistema non concordato o comunque in violazione del § 3 del presente contratto, o se lo ha modificato negativamente direttamente o tramite terzi.
(4) L'Utente è tenuto a segnalare eventuali vizi in modo comprensibile e dettagliato. Nel fare ciò, l'Utente deve indicare in particolare le fasi di lavoro che hanno portato al manifestarsi del vizio, la forma di manifestazione nonché gli effetti del vizio.
(5) Se l'Utente segnala un vizio pur essendo esso stesso responsabile del malfunzionamento, il fornitore ha il diritto di addebitare all'Utente i costi per il supporto fornito in base ai prezzi di consulenza del fornitore vigenti in quel momento (consultabili su https://plainstaff.com/it/stundensaetze), in subordine sulla base dei costi consueti e ragionevoli per tale servizio di supporto.
(6) L'eliminazione dei vizi avviene durante l'orario di lavoro del fornitore mediante riparazione gratuita del software. A tale scopo il fornitore dispone di un termine ragionevole.
(7) L'Utente è tenuto ad assistere il fornitore in misura ragionevole nell'eliminazione dei vizi.
(8) I diritti dell'Utente per vizi materiali o giuridici si prescrivono in un anno dalla consegna del software. Ciò non si applica se il fornitore ha agito con dolo o colpa grave o se il vizio ha leso la vita, il corpo, la libertà o la salute dell'Utente.
§ 12 Diritti d'autore del fornitore, licenze
(1) Il fornitore concede all'Utente, per la durata del contratto, il diritto non esclusivo, non trasferibile e non sublicenziabile di utilizzare il software oggetto del contratto.
(2) Salvo quanto consentito dalla legge, è fatto espresso divieto all'Utente di:
- tradurre, modificare, combinare o alterare in altro modo il software; ciò vale anche per la relativa documentazione,
- decompilare, imitare o sottoporre il software a reverse engineering,
- riprodurre il software o la documentazione, a meno che ciò non sia necessario per l'uso locativo conforme al contratto,
- rimuovere, modificare o rendere illeggibili marchi di fabbrica, note di copyright o altre indicazioni di diritti di protezione del fornitore presenti sul software.
(3) I dati dell'Utente acquisiti, elaborati e generati dal software sono memorizzati sui server del fornitore. L'Utente rimane l'unico titolare dei dati. A tale riguardo il fornitore agisce unicamente come responsabile del trattamento.
§ 13 Protezione dei dati
(1) Per il contratto vengono raccolti dati contrattuali ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b del GDPR (ad es. nome, indirizzo e indirizzo e-mail, eventuali servizi usufruiti e tutti gli altri dati trasmessi elettronicamente o per l'archiviazione necessari per l'esecuzione del contratto), nella misura in cui siano necessari per la stipula, la definizione dei contenuti o la modifica di questo contratto.
(2) I dati contrattuali vengono trasmessi a terzi solo nella misura in cui sia necessario per l'adempimento del contratto (ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b del GDPR), risponda a un interesse prevalente per una prestazione efficace (ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. f del GDPR) o sussista il consenso dell'interessato (ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a del GDPR) o altra autorizzazione di legge. I dati non vengono trasmessi a un paese al di fuori dell'UE, a meno che la Commissione UE non abbia accertato un livello di protezione dei dati paragonabile a quello dell'UE, sia stato prestato il consenso o siano state concordate le clausole contrattuali tipo con il fornitore terzo.
(3) Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente informazioni sui dati personali memorizzati che li riguardano. Possono richiedere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti (anche mediante integrazione) nonché la limitazione del loro trattamento o la cancellazione dei loro dati. Ciò vale in particolare se la finalità del trattamento è venuta meno, se il consenso richiesto è stato revocato e non sussiste altra base giuridica, o se il trattamento dei dati è illecito. I dati personali saranno quindi tempestivamente rettificati, bloccati o cancellati nell'ambito delle disposizioni di legge. Sussiste in qualsiasi momento il diritto di revocare il consenso prestato al trattamento dei dati personali. Ciò può avvenire mediante comunicazione informale, ad es. via e-mail. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento dei dati effettuato fino a quel momento. Può essere richiesta la trasmissione dei dati contrattuali in formato leggibile da dispositivo automatico. Qualora si tema una violazione dei diritti a causa del trattamento dei dati, è possibile presentare un reclamo all'autorità di controllo competente.
(4) I dati rimangono conservati di norma solo per il tempo necessario alla finalità del rispettivo trattamento dei dati. Una conservazione ulteriore è presa in considerazione principalmente se è ancora necessaria per l'esercizio di diritti o per interessi legittimi o se sussiste un obbligo legale di conservare i dati (ad es. termini di conservazione fiscale, termine di prescrizione).
(5) L'Utente autorizza il fornitore a riprodurre i dati immessi dall'Utente nella misura in cui ciò sia necessario per la fornitura dei servizi dovuti ai sensi del presente contratto. Il fornitore è inoltre autorizzato a memorizzare i dati su un sistema di backup o in un data center di backup separato. Per l'eliminazione dei guasti, il fornitore è altresì autorizzato ad apportare modifiche alla struttura o al formato dei dati.
§ 14 Mediazione
(1) In caso di controversie derivanti dal rapporto commerciale tra il fornitore e l'Utente, le parti sono tenute a cercare una soluzione amichevole. Se non si giunge a un accordo, esse si impegnano, prima di adire le vie legali, a comporre le proprie divergenze mediante mediazione. Rimane impregiudicata la possibilità di un procedimento d'urgenza in via cautelare.
(2) Se una parte richiede la mediazione all'altra parte, entrambe le parti sono tenute ad accordarsi su un mediatore entro otto giorni. Se tale accordo non viene raggiunto tempestivamente, su richiesta di una delle parti, un avvocato-mediatore – dovendosi preferire primariamente mediatori che offrono la mediazione online – sarà nominato con efficacia vincolante per le parti dal presidente dell'Ordine degli Avvocati o da un suo delegato presso la sede del fornitore. Questo è anche il luogo della mediazione, a meno che la presidenza dell'ordine non proponga una mediazione online. La lingua della mediazione è il tedesco, a meno che tutti i partecipanti non concordino su un'altra lingua.
(3) Il ricorso alle vie giudiziarie (o a una procedura arbitrale concordata in alternativa, ove applicabile) è ammissibile solo dopo che la mediazione è fallita perché (a) le parti dichiarano di comune accordo conclusa la mediazione, (b) dopo la prima sessione di mediazione una parte rifiuta ulteriori trattative, (c) il mediatore dichiara fallita la mediazione o (d) non si raggiunge un accordo entro 3 mesi dall'inizio della prima sessione di mediazione, a meno che le parti non proroghino tale termine di comune accordo.
(4) I costi di una mediazione non riuscita devono essere sostenuti internamente in parti uguali dalle parti nei confronti del mediatore. Fermo restando tale accordo nei confronti del mediatore, le parti restano libere di chiedere il rimborso di tali costi e di quelli di un'eventuale consulenza legale come spese di tutela legale in un successivo procedimento, valendo poi la rispettiva decisione della controversia. In caso di accordo, si applica la regolamentazione dei costi ivi concordata.
§ 15 Foro competente, legge applicabile
(1) Il luogo di adempimento è la sede legale del fornitore.
(2) Per tutte le controversie presenti e future derivanti dal rapporto commerciale con un Utente che sia un imprenditore ai sensi del § 14 del BGB, il foro competente esclusivo è la sede operativa del fornitore. Lo stesso foro competente si applica se l'Utente non ha un foro generale in Germania, trasferisce il proprio domicilio o la propria residenza abituale fuori dalla Germania dopo la conclusione del contratto o se il suo domicilio o la sua residenza abituale non sono noti al momento della proposizione della domanda. Tuttavia, il fornitore è autorizzato in qualsiasi momento a citare in giudizio l'Utente anche presso la sua sede commerciale o presso qualsiasi altro foro competente consentito dalla legge.
(3) Tutti i rapporti giuridici tra le parti sono regolati esclusivamente dal diritto tedesco.